Nei casi di risarcimento danni alla persona, il compenso finale dell’Avvocato e del Medico Legale viene concordato tra i professionisti ed il cliente con apposita convenzione redatta in forma scritta (art. 13 comma 2 Legge 247/ 2012).
L’esame preliminare della pratica, sia sotto l’aspetto giuridico che sotto l’aspetto medico-legale, per verificare la fondatezza delle pretese risarcitorie non comporta alcun costo per il cliente.
Le pretese risarcitorie manifestamente infondate non saranno prese in alcuna considerazione.